Attività

Legge istitutiva

Il Garante regionale dei diritti della persona è stato istituito nel 2017 con un'apposita legge che ne definisce le competenze e le funzioni, la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17., nel rispetto della Costituzione, , dei trattati internazionali e della normativa europea, nazionale  e regionale.

Spetta al garante:

  1. Garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori dei servizi pubblici, attraverso una azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione
  2. Tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione , orientamento e sostegno
  3. Promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

 

Funzioni di tutela dei minori di età.

Il Garante promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Nell’ambito di questa funzione, il Garante,

 

  • promuove la diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • accoglie segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, o relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela;
  • attiva iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento e orientamento nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio dei bambini e degli adolescenti;
  • offre spazi di ascolto per i privati cittadini, per i servizi sociali e sociosanitari del territorio, per le comunità di accoglienza e per le famiglie affidatarie, per gli uffici delle pubbliche amministrazioni, e per tutte le istituzioni scolastiche;
  • opera in collegamento con le competenti strutture della Regione e in collaborazione con tutte le altre istituzioni presenti sul territorio deputate alla cura dei minori d’età;
  • promuove la formazione di persone disponibili ad assumere l’incarico di tutore legale nei confronti di bambini e adolescenti;
  • fornisce consulenza ai tutori nominati;
  • vigila sull’accoglienza prestata ai minori che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia, nell’ottica del perseguimento del miglior interesse dei bambini e degli adolescenti;
  • segnala alle competenti autorità amministrative o giudiziarie situazioni di rischio o pregiudizio che riguardano i minori di età.

 

 

Funzioni di tutela delle persone ristrette.

Il Garante promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale. 
Nell’ambito di questa funzione, il Garante:

 

  • opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai centri per la giustizia minorile (istituto penale minorile e centri di prima accoglienza), nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale;
  • assume ogni iniziativa volta ad assicurare il diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
  • sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare i diritti fondamentali delle persone ristrette;
  • segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza;
  • interviene nei confronti delle strutture e degli enti competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni inerenti i diritti delle persone ristrette;
  • propone agli organi titolari della vigilanza opportune iniziative, qualora perdurino omissioni o inosservanze;
  • comunica con le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  • accede ai luoghi e agli istituti in cui le persone si trovano ristrette nella libertà personale.

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