Vigilanze sulle strutture

Ai sensi della Legge regionale (n.17 del 9 dicembre 2015) istitutiva della figura del Garante dei Diritti della Persona,

Capo III (Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età) Art. 12 (Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) lettera J) il Garante "cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati o ricoverati in istituti educativo-assistenziali e delle loro famiglie, vigilando sulle attività sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione Molise o da esse accreditate ove essi si trovino ricoverati o ospitati al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi di ordine assistenziale o giudiziario"

Inoltre

ai sensi del Capo IV Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ristrette in Istituti penitenziari Articolo 14 ((Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) lettera d):

il Garante "visita nell'ambito del territorio regionale, senza necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a dette misure, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative".

 

 

 

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