Normativa

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2015, n.17

 

 

TITOLO I
Disposizioni generali

Capo I
Principi generali

Art. 1
(Istituzione)

1. È istituito presso la Giunta regionale del Molise il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa europea, nazionale e regionale. 
2. Spetta al Garante: 
a) garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un'azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione;
b) tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno;
c) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.
3. Il Garante è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale. 

Art. 2
(Requisiti)

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b) adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

 

Art. 3
(Elezione e durata in carica)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in occasione delle prime due votazioni. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza è eletto il candidato che dalla terza votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Il voto avviene a scrutinio segreto.
2. Il Garante dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile una sola volta. 
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante. 
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.
6. Il Garante può essere revocato per gravi motivi, ovvero per il compimento di atti contrari alla legge. La mozione di revoca è validamente approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

 

Art. 4
(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Sono ineleggibili a Garante: 
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b) i presidenti di Regione e Provincia;
c) i Sindaci;
d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale. 
3. Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, e tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale. 
4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. 
5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2. 
6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale. 
7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 16/2002.

 

Art. 5
(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta un'indennità annua lorda di funzione di 31.200 euro, erogata in dodici mensilità, oltre al trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

TITOLO II
Funzioni

Capo I
Il Garante

Art. 6
(Funzioni e compiti generali del Garante)

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo: 
a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o atti di indirizzo relativamente alle materie riguardanti i diritti fondamentali della persona, i diritti dei minori e quelli dei detenuti, della Regione, degli enti o aziende dipendenti dalla Regione e degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;
c) supporta - attraverso azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione - persone fisiche o giuridiche portatrici di interessi privati o diffusi relativamente a qualunque atto o procedimento amministrativo, attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle dei gestori dei pubblici servizi in ambito regionale al fine di garantirne imparzialità e buon andamento;
d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;
e) promuove la conoscenza dell'istituzione dell'Ufficio di garanzia e delle azioni dallo stesso svolte sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;
f) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;
g) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;
h) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti a titolo gratuito, e di centri di studio e ricerca.
2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 7
(Poteri)

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può: 
a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni; 
b) convocare il responsabile dell'Ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;
c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.
2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti. 
3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale. 
4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 8
(Criteri di azione)

1. L'accesso alle prestazioni del Garante è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità. 
2. Il Garante: 
a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
b) promuove la costituzione di organismi consultivi, senza oneri a carico del bilancio regionale, a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;
c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori. 
4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 9
(Rapporti istituzionali)

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 
2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari. 
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza. 
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale. 
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare. 
6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione. 
7. Il Garante provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura regionale di comunicazione.

Capo II
Attività di difesa civica

Art. 10
(Funzioni di difesa civica)

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 6, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 11.
2. Interviene d'ufficio nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza. 
3. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali. 
4. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso nonché a richiesta di consiglieri regionali.
5. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Art. 11
(Procedimento)

1. Il Garante interviene d'ufficio a tutela dei diritti e degli interessi della persona, o su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. L'intervento d'iniziativa del Garante comporta lo svolgimento di indagini allo scopo di rilevare le inefficienze, le irregolarità e le disfunzioni sollecitando l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità ed è a titolo gratuito. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio. 
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 7. 
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata. 
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

Capo III
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 12
(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Il Garante esercita funzioni di tutela per l'infanzia e l'adolescenza allo scopo di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della legge 27 maggio 1991, n. 176, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:
a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
b) segnala e raccomanda azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
c) monitora e vigila sulla tutela dei diritti dei minori e segnala le violazioni alle competenti autorità;
d) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York ratificata in Italia dalla legge n. 176 del 1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
e) formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di volontariato, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1 della legge n. 451 del 1997;
g) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la percezione del rischio di subire abusi, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;
h) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali ed igieniche inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo ed urbanistico;
i) promuove iniziative a favore di minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento di riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati o ricoverati in istituti educativo-assistenziali e delle loro famiglie, vigilando sulle attività sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione Molise o da esse accreditate ove essi si trovino ricoverati o ospitati al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
k) recepisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché a dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati; 
l) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità garante per le comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;
m) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

Art. 13
(Ambito e modalità di intervento)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 12 il Garante:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienza negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;
e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno di minori, per il sostegno dell'affido dei minori, per la promozione del ruolo genitoriale. 

Capo IV
Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 
e ristrette in Istituti penitenziari

Articolo 14
(Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché a favore delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale. 
2. Il Garante, in ordine alle funzioni di cui al comma 1, oltre a promuovere e favorire i rapporti con il Garante nazionale, istituito con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le altre figure istituzionali competenti per le stesse materie le seguenti funzioni: 
a) vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali dei diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
c) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
d) visita nell'ambito del territorio regionale, senza necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a dette misure, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative;
e) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;
g) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;
h) redige annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. Il Garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1.

TITOLO III
Organizzazione

Art. 15
(Organizzazione dell'Ufficio)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata. 
2. La Giunta regionale provvede per le risorse umane e per la fornitura di locali, attrezzature e servizi nell'ambito della propria dotazione organica, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento entro il limite massimo di cinquantamila euro.
3. Il Garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni della Giunta regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni. 
5. I rapporti tra il Garante e la Giunta regionale sono regolati da apposita intesa.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 16
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 (Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori), e cessa dall'incarico e dalle funzioni il tutore pubblico dei minori.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Il Garante è eletto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in fase di prima applicazione della presente legge, presta giuramento nella prima seduta utile del 2016 del Consiglio regionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.
2. Per l'esercizio finanziario 2016 l'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato nell'importo di 50.000 euro mediante iscrizione nella pertinente missione e programma.
3. Per gli esercizi successivi la legge di stabilità può rimodulare la quota prevista per l'esercizio 2016.

Realizzato da . Copyright 2001-2019.