Campagna shock, Garante Lanciano informa vertici nazionali Garanzia minori

Gentili Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Filomena Albano e Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Antonello Soro,

in qualità di Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, nell’esercizio delle funzioni poste a garanzia e tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza, sottopongo alla Vostra attenzione l’incresciosa vicenda verificatasi in data 9 luglio 2019. A seguito dell’inchiesta denominata “Angeli e Demoni” avvenuta negli ultimi giorni in Emilia Romagna, le militanti del dipartimento femminile Evita Peron, appartenenti al partito politico neofascista Forza Nuova, hanno affisso in vari luoghi di diverse città italiane e presso alcune delle associazioni citate nelle indagini, manifesti, sagome e volantini divulganti immagini di un minore, non oscurato come prevede la normativa a tutela della privacy e chiaramente riconoscibile,

Per tale forma di comunicazione è stata utilizzata una immagine tratta da una fotografia della manifestazione di carattere tradizionale del Corpus Domini di Campobasso, che ritrae il volto di un bambino in braccio a un uomo che impersona il diavolo. Di inaudita e incresciosa gravità risulta essere l’utilizzazione e la strumentalizzazione dell’immagine del minore per messaggi che incitano alla discriminazione di genere.

La tutela dei minorenni nel mondo dell'informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione. La nostra Costituzione ne riconosce la tutela all’art. 31 in cui si afferma che la Repubblica italiana “protegge... l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell’art. 2 in cui vengono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo.

Come noto, la legge n.176/91 ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 dove viene sancito che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, confermando il generale principio di preminenza dell'interesse del minore stesso. Inoltre, la regolamentazione contenuta nella Carta di Treviso, mira alla non identificabilità del minore tutte le volte che sia possibile un pregiudizio alla personalità, allo sviluppo e alla dignità del minore. In questo contesto si inserisce, altresì,  il Codice della privacy (D. L.vo. n.196/2003) secondo il quale chiunque, e quindi anche il minorenne, ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Nel caso oggetto alcuna forma di tutela è stata operata nei confronti del minore di cui è stata inopinatamente utilizzata l’immagine, con evidente pregiudizio della sua persona e con la conseguente lesione della dignità dello stesso.

Tale azione è pertanto assolutamente meritevole di censura da parte di questo Garante che si è già attivato al fine di verificare se sia stata rilasciata una liberatoria dalla famiglia del minore e di accertare eventuali violazioni della normativa vigente".

 
Leontina Lanciano

 

Garante regionale Diritti della Persona

 

 

 

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